Filippo Flez - 29-04-2004
Condivido la risposta data da Marta Gatti all'intervento di Niccoli e Gandola. Per questo motivo la giro ai lettori di Fuoriregistro come contributo utile al dibattito
Concorezzo, 28/04/2004
Ho letto l'articolo "Tutor: possibili scenari e delibere dei Collegi ": alcune considerazioni.
da Niccoli e Gandola:
Caso A: il dirigente scolastico chiede al Collegio docenti e al Consiglio di istituto di esprimere i criteri generali sulla base dei quali individuare i docenti ai quali affidare, tramite incarico, le funzioni tutoriali prescritte dal decreto. Collegio e Consiglio li indicano (come? chi? senza formazione?). Il capo d’istituto attribuisce i relativi incarichi. La procedura lascia un po’ perplessi, in assenza di un requisito come la necessaria formazione ma, in attesa di questa e se gli organi collegiali della scuola deliberano in questo senso, la delibera non è certo illegittima (almeno fino a quando non venga dichiarato illegittimo il decreto stesso sulla quale si fonda).
Ma allora? Se il nostro contratto prevede una e una sola figura professionale (o profilo professionale), se persino la Moratti nella circolare, accortasi di questo, modifica a 180 ° il concetto da figura a funzione e chiede l’attivazione di una “fase negoziale , ai sensi dell’art.43 del CCN del comparto scuola”, L’INDIVIDUAZIONE ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DI FUNZIONI TUTORIALI AFFIDATE A ALCUNE MAESTRE E’ ANTISINDACALE, ILLEGITTIMO, e di conseguenza IMPUGNABILE CON UN RICORSO!
Quali sono le leggi che i dirigenti sono chiamati a onorare???? Solo quelle che dicono loro???
Da Niccoli e Gandola
Caso B: il dirigente richiede i criteri per individuare “figure” di docenti tutor e il Collegio si rifiuta di esprimerli, sostenendo che le funzioni tutoriali riguardano tutti quanti i docenti, essendo parte costitutiva dello stesso profilo docente così come contrattualmente delineato.
In questo caso una posizione di mero rifiuto (no al tutor, no ai criteri generali sic et simpliciter) sul piano giuridico – come ha sostenuto recentemente in un convegno milanese dell’Andis l’avv. Laura Paolucci – è debole: il Collegio, in quanto organo pubblico di una istituzione scolastica autonoma, viene meno ad un obbligo di legge, ad esso attribuito. Questo, di fatto, rinvia la questione al dirigente scolastico che, in quanto organo dell’amministrazione, deve procedere anche in assenza di criteri. Apre inoltre una conflittualità tra collegio e dirigente scolastico che forse sarebbe meglio evitare, in quanto assolutamente sterile e improduttiva.
Quali sono le “mansioni” previste per la funzione tutoriale?
Assistenza tutoriale agli alunni/e-rapporto con le famiglie-orientamento-cura della documentazione-coordinamento attività didattiche ed educative…
Il collegio docenti nel rifiutare, come suo diritto, l’individuazione delle attribuzioni delle funzioni tutoriali ad alcuno/a , lo fa affermando che le funzioni stesse sono espletate da sempre nei luoghi deputati alla programmazione, siano essi le interclassi, i gruppi docenti, i gruppi di programmazione ecc.
La delibera di rifiuto non deve in alcun modo “spalmare” la funzione tutoriale su tutti/e ma deve rifiutarla perché RIDONDANTE. Assumere questo concetto come elemento valoriale di novità vuol dire negare la pratica quotidiana della scuola che queste “cose” le fa e le ha sempre fatte”
Si tratta quindi di affermare l’esistente.
I consigli di interclasse, i gruppi di docenti, i gruppi di programmazione devono continuare ad assumerle collegialmente, come hanno sempre fatto!
>>> continua...
Concorezzo, 28/04/2004
Ho letto l'articolo "Tutor: possibili scenari e delibere dei Collegi ": alcune considerazioni.
da Niccoli e Gandola:
Caso A: il dirigente scolastico chiede al Collegio docenti e al Consiglio di istituto di esprimere i criteri generali sulla base dei quali individuare i docenti ai quali affidare, tramite incarico, le funzioni tutoriali prescritte dal decreto. Collegio e Consiglio li indicano (come? chi? senza formazione?). Il capo d’istituto attribuisce i relativi incarichi. La procedura lascia un po’ perplessi, in assenza di un requisito come la necessaria formazione ma, in attesa di questa e se gli organi collegiali della scuola deliberano in questo senso, la delibera non è certo illegittima (almeno fino a quando non venga dichiarato illegittimo il decreto stesso sulla quale si fonda).
Ma allora? Se il nostro contratto prevede una e una sola figura professionale (o profilo professionale), se persino la Moratti nella circolare, accortasi di questo, modifica a 180 ° il concetto da figura a funzione e chiede l’attivazione di una “fase negoziale , ai sensi dell’art.43 del CCN del comparto scuola”, L’INDIVIDUAZIONE ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DI FUNZIONI TUTORIALI AFFIDATE A ALCUNE MAESTRE E’ ANTISINDACALE, ILLEGITTIMO, e di conseguenza IMPUGNABILE CON UN RICORSO!
Quali sono le leggi che i dirigenti sono chiamati a onorare???? Solo quelle che dicono loro???
Da Niccoli e Gandola
Caso B: il dirigente richiede i criteri per individuare “figure” di docenti tutor e il Collegio si rifiuta di esprimerli, sostenendo che le funzioni tutoriali riguardano tutti quanti i docenti, essendo parte costitutiva dello stesso profilo docente così come contrattualmente delineato.
In questo caso una posizione di mero rifiuto (no al tutor, no ai criteri generali sic et simpliciter) sul piano giuridico – come ha sostenuto recentemente in un convegno milanese dell’Andis l’avv. Laura Paolucci – è debole: il Collegio, in quanto organo pubblico di una istituzione scolastica autonoma, viene meno ad un obbligo di legge, ad esso attribuito. Questo, di fatto, rinvia la questione al dirigente scolastico che, in quanto organo dell’amministrazione, deve procedere anche in assenza di criteri. Apre inoltre una conflittualità tra collegio e dirigente scolastico che forse sarebbe meglio evitare, in quanto assolutamente sterile e improduttiva.
Quali sono le “mansioni” previste per la funzione tutoriale?
Assistenza tutoriale agli alunni/e-rapporto con le famiglie-orientamento-cura della documentazione-coordinamento attività didattiche ed educative…
Il collegio docenti nel rifiutare, come suo diritto, l’individuazione delle attribuzioni delle funzioni tutoriali ad alcuno/a , lo fa affermando che le funzioni stesse sono espletate da sempre nei luoghi deputati alla programmazione, siano essi le interclassi, i gruppi docenti, i gruppi di programmazione ecc.
La delibera di rifiuto non deve in alcun modo “spalmare” la funzione tutoriale su tutti/e ma deve rifiutarla perché RIDONDANTE. Assumere questo concetto come elemento valoriale di novità vuol dire negare la pratica quotidiana della scuola che queste “cose” le fa e le ha sempre fatte”
Si tratta quindi di affermare l’esistente.
I consigli di interclasse, i gruppi di docenti, i gruppi di programmazione devono continuare ad assumerle collegialmente, come hanno sempre fatto!
>>> continua...